Sei un amministratore di condominio? Ecco le 3 regole (obbligatorie) per custodi e dipendenti alle quali attenersi se si decide di mantenere l’attività lavorativa durante l’emergenza Coronavirus.
Scarica qui il PDF della circolare |Scarica qui il PDF del Protocollo tra Governo e Parti Sociali | Scarica qui il PDF di sintesi sulle misure negli ambienti di lavoro
Le disposizioni che seguono rappresentano una sintesi delle principali misure contenute nel ” Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra il Governo e le Parti Sociali in data 14 marzo 2020.
Nel caso in cui si intenda mantenere l’attività lavorativa per i dipendenti del condominio, si ritiene necessario seguire la seguente procedura.
1. Comunicare espressamente al lavoratore le seguenti indicazioni tassative:
- Divieto di ogni contatto, anche a distanza, con persone che presentino sintomatologie attinenti (febbre, difficoltà respiratorie, ecc.).
- Divieto di ingresso per qualsiasi altra persona (estraneo o condomino) nelle portinerie e negli ambienti di lavoro di esclusivo utilizzo da parte dei lavoratori stessi (locali di deposito, servizi, ecc.).
- Richiamo ulteriore all’obbligo di attenersi ad ogni norma di legge emanata al proposito e all’obbligo di mantenersi costantemente aggiornato sulle eventuali nuove disposizioni di legge.
- Richiamo ulteriore all’osservanza scrupolosa di tutte le norme igieniche e preventive già ben diffuse dagli organi di informazione. A solo titolo di esempio, non esaustivo: evitare contatti fisici ravvicinati mantenendo almeno due metri di distanza, lavarsi le mani frequentemente e accuratamente con acqua e sapone (utilizzando all’occorrenza un detergente disinfettante a base di alcool), starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani, ecc.
2. Dotare i lavoratori di specifici Dispostivi di Protezione Individuale (DPI), aggiuntivi rispetto a quelli già indicati per i rischi ordinari, per la protezione delle vie aeree (semi-maschere filtranti munite di filtri che proteggono bocca, naso e mento e che si suddividono in tre classi in funzione dell’efficienza filtrante: FFP1, FFP2 e FFP3). A questo proposito si rammenta che, relativamente a questo rischio, le mascherine chirurgiche non vengono considerate DPI.
3. Formare e informare con prova documentale i lavoratori sul rischio specifico.
Ricordiamo infine che ogni decisione in merito al mantenimento delle attività lavorative e alle relative condizioni rimane di esclusiva competenza del datore di lavoro.